Art. 31 (Allegato E)
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Le spese tutte di questa sorveglianza che il Governo durante la costruzione fara' esercitare dal Commissario e da quel personale che sara' riconosciuto necessario, non che delle visite di collaudazione tanto parziali che generali, sono a carico della societa', compresi gli onorari dovuti ai Commissari ed altri uffiziali delegati dall'amministrazione superiore, la quale ne fissera' l'ammontare da versarsi anticipatamente per trimestre in una delle casse delle finanze.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
