Art. 30 (Allegato E)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle opere suddette per mezzo di un Commissario tecnico. Questa sorveglianza avra' per iscopo di riconoscere, per mezzo delle ispezioni fatte dal Commissario stesso o da altri ufficiali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni e gli obblighi imposti alla societa' dalla presente convenzione, e di esigerne lo adempimento ove questi se ne discostassero. Egli portera' inoltre una speciale sorveglianza per assicurare che l'esecuzione dei lavori sia tale da guarentire l'amministrazione che le spese di manutenzione della strada si conterranno negli ordinari giusti limiti delle strade ferrate lodevolmente eseguite.
[2]Se il Commissario riconoscera' che i lavori non si eseguiscono secondo le buone regole dell'arte, ed in conformita' degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, la societa' dovra' farli riformare; il Commissario potra' far sospendere i lavori, ove la societa' non si presti a questa riforma, e l'amministrazione superiore potra' in tal caso farvi dar opera d'ufficio a spese della medesima.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
