Art. 28 (Allegato E)
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Per tutte le opere principali d'arte, cioe' per le gallerie, pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti di qualunque luce, pei viadotti, cavalcavia e sottovia, per i passaggi a livello delle strade nazionali e per tutte le stazioni, fermate, case cantoniere e indistintamente per tutte le opere inservienti alla ferrovia, saranno adottati i progetti ed i moduli che verranno approvati dal Governo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
