Art. 26 (Allegato E)
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Quando l'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse l'interruzione di qualunque preesistente comunicazione, cio' non potra' farsi senza avere prima provveduto con passaggi provvisori riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dal commissario governativo, al quale sara' affidata la sorveglianza della costruzione. Le comunicazioni permanenti dovranno essere ristabilite al piu' presto possibile, e collaudate prima di essere aperte all'uso.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
