Art. 25 (Allegato E)
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La societa' e' obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque, i cui condotti o naturali od artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della sua impresa, a meno che gl'interessati non vi rinunciassero, il che dovra' essere fatto constare regolarmente dalla societa' stessa. Se anche dopo l'approvazione del progetto sorgessero reclami contro l'imperfezione di questi scoli o corsi d'acqua ristabiliti, o per l'ommissione che fosse stata fatta di alcuni di essi, la societa' sara' sempre responsabile del danno recato, e dovra' provvedere a sue spese per farli cessare, a qualunque epoca cio' fosse riconosciuto, purche' sia dimostrato che il difetto non proceda da innovazioni portate nei corsi d'acqua, dopo la concessione, per opera dei terzi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
