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[1]L'altezza della chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria, se questa passa sotto la strada ferrata, non potra' essere minore di 5 metri; se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza della chiave del volto sopra i regoli non potra' essere minore di metri 4, centimetri 60.

[2]La larghezza poi delle gallerie potra' essere limitata a metri 4, centimetri 50 fra le faccie interne delle loro pareti verticali, misurata al livello dei regoli, sopprimendo le cunette laterali, purche' si provveda allo scolo delle acque nel modo che sara' stabilito all'atto dell'approvazione dei piani esecutivi. La loro altezza dal piano superiore delle ruotaie alla chiave della volta non dovra' essere minore di metri 5 e centimetri 50.

[3]Le stesse gallerie dovranno, dovunque occorre, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, essere rivestite in buona muratura. Nei fianchi loro dovranno praticarsi, in proporzione della loro lunghezza, quelle nicchie che saranno giudicate necessarie per la sicurezza dei cantonieri e dei guardiani.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~allegato-e-art24 · fonte del testo

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