Art. 2 (Allegato E)
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[1]Il capitale della societa' predetta verra' aumentato di otto milioni.
[2]E' fatta facolta' alla medesima di emettere obbligazioni sino alla concorrente di altri sette milioni di lire, onde procurarsi quanto e' necessario alla completa esecuzione della strada.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
