Art. 19 (Allegato E)
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All'atto dell'esecuzione potranno pero' essere introdotte modificazioni parziali nel collocamento di detti passaggi, previo il consenso del Ministero, e purche' non superino la media distanza di 800 metri.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
