Art. 18 (Allegato E)
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[1]Per la continuita' delle comunicazioni laterali saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di catene assicurate a colonnette di pietra.
[2]La larghezza libera di tali passaggi non sara', per le strade nazionali, minore di metri 6, prendendo norma per le altre strada dalla entita' delle medesime. Nei piani generali della linea da presentarsi all'approvazione del Governo si dovranno segnare questi passaggi ristretti al minor numero possibile, e combinati in modo che la distanza fra i medesimi non sia minore di 800 metri.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
