Art. 17 (Allegato E)
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[1]La luce netta dei ponti e l'altezza degli archi al disopra delle acque saranno determinate in modo che il fiume non possa rendersi piu' pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente.
[2]La societa' dovra' percio' praticare le opere necessarie per seguire questo scopo e per difendere la strada ferrata, ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
