Art. 10 (Allegato E)
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[1]Le pendenze non oltrepasseranno il cinque per mille: solo nei tratti eccezionali per la traversata dei colli tra Castagnole e la valle del Tanaro, e tra la valle del Versa e quella del Po sara' tollerato il limite massimo del dieci per mille.
[2]I tratti che nelle stazioni sono destinati alle manovre dei convogli saranno possibilmente orizzontali, e non potranno in nessun caso avere pendenze che eccedano l'uno per mille.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
