Art. 6 (Allegato D)
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La societa' si riserva la facolta' di stabilire a suo benefizio esclusivo il servizio di presa e resa a domicilio delle merci nella citta' di Milano a porta Ticinese, senza che per cio' sia tolta al destinatario la facolta' di ritirare esso medesimo la sua merce dallo scalo, ed allo speditore di consegnarla, qualora cio' credano piu' conveniente ai loro interessi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
