Art. 3 (Allegato D)
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L'esercizio e la manutenzione ordinaria della linea verranno assunti dal Governo mediante corrisponsione da parte della societa' del 50 per 100 del prodotto lordo fino a che questo non ecceda le 15,000 lire per chilometro, e con cio' che in nissun caso resti devoluto al Governo un minimo di prodotto inferiore a lire 6,500. Sull'eccedenza delle 15,000 lire verra' prelevato il 25 per 100.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
