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[1]Le questioni che potranno insorgere in dipendenza della presente convenzione anche colla societa' che potra' surrogare il Governo nell'esercizio della linea, verranno deferite al giudizio d'arbitri, e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.

[2]Quando venga il caso di ricorrere all'arbitramento, la parte che lo avra' domandato notifichera' all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo: qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, l'altra parte avra' il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di tale risoluzione; se i due arbitri non trovatisi fra loro d'accordo, le parti nomineranno un terzo arbitro; non convenendo su questa nomina, essa verra' fatta dal primo presidente della Corte di cassazione sedente a Milano.

[3]Le due parti devono attenersi all'unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, purche' il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~allegato-d-art13 · fonte del testo

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