Art. 1 (Allegato C)
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[1]Allegato C
[2]CONVENZIONE per la cessione delle strade ferrate dello Stato.
[3]CONVENZIONE. Fra i signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici del regno d'Italia per l'amministrazione dello Stato, e la societa' delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale rappresentata dai signori cavaliere Orazio Landau e cavaliere Paolo Amilhau, come da poteri loro conferiti con atto del 3 giugno e dichiarazione 8 giugno 1864 firmata Talabot, venne convenuto quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Lo Stato cede alla societa' delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale le strade ferrate, i servizi di navigazione sui laghi che sono in oggi di sua proprieta', non che i diritti ed obblighi che per l'esercizio di diverse linee sociali gli competono, il tutto sotto le clausole e condizioni dichiarate nell'annesso capitolato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
