Art. 6 (Allegato A)
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[1]La societa' rimborsera' allo stato il valore della strada ferrata da Asciano a Grosseto, che le verra' rimessa intieramente ultimata, e dell'altra da Cancello a San Severino, che le verra' rimessa nello stato in cui presentemente si trova.
[2]Il valore dei lavori e del materiale di queste due linee sara' fissato per quanto alla prima in ragione delle spese sostenute dal Governo per costruirla, e per quanto alla seconda verra' determinato d'accordo o per mezzo di arbitri, nominati in conformita' degli articoli 46 e 47 di questa convenzione.
[3]Il suindicato rimborso pero' non verra' eseguito se non dopo che il prodotto lordo medio chilometrico di tutte le linee avra' oltrepassato le lire trentamila per chilometro.
[4]Le disposizioni del presente articolo saranno pure applicate a quanto riguarda il rimborso dei lavori della linea da Napoli a Ceprano, di cui e' oggetto nella convenzione 29 maggio 1861, approvata con legge 21 luglio detto anno, n. 135.
[5]I pagamenti rimangono fissati in quindici rate annuali, ma in nessun caso ciascuna di queste rate non potra' oltrepassare l'eccedente che si avra' sulle dette lire trentamila.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
