Art. 47 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando sia il caso di ricorrere all'arbitramento, la parte che per la prima ne fara' la domanda notifichera' all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo, e, qualora questa non aderisca all'invito entro un mese, il secondo arbitro sara' nominato dal presidente della Corte di cassazione residente a Milano, a semplice istanza della prima parte legalmente comunicata all'altra parte; e fra cinque giorni da questa comunicazione, il presidente della detta Corte di cassazione nominera' il terzo arbitro nel caso che i due primi non si accordino nella scelta del medesimo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
