Art. 43 (Allegato A)
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[1]Nel caso in cui il Governo per qualsivoglia circostanza esigesse l'apposizione di un secondo binario su qualche tratto della rete concessa prima che si verifichi la condizione determinata dall'articolo 13 del capitolato d'oneri, la societa' sara' obbligata d'eseguire i lavori mediante il rimborso delle spese occorrenti che verra' fatto con numerario o con rendita del debito pubblico al corso del giorno. Allorquando poi si verificasse la condizione di cui sopra, per la quale e' fatta senz'altro facolta' al Governo di prescrivere il secondo binario, la societa' riversera' al Governo i rimborsi avuti, non tenendosi conto delle spese di manutenzione che essa avesse dovuto sopportare.
[2]Prima dell'esecuzione di questo secondo binario, la societa' dovra' presentare all'approvazione del Governo i progetti particolareggiati colla perizia della spesa per le relative opere e pei materiali di armamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
