Art. 38 (Allegato A)
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[1]La nuova societa', salvo nuovi accordi o col Governo o con altre societa' che abbiano diritto di servirsi della stazione definitiva di Ancona, mantiene l'obbligo di costruire la medesima, la quale dovra' essere stabilita in quel sito che verra' prescelto dal Governo, sentita la societa', rinunciandosi da questa ad ogni pretesa o per lavori eseguiti, o per anteriori disposizioni fatte dal Governo pontificio.
[2]Il terzo delle spese di stabilimento della stazione definitiva di Ancona sara' a carico del Governo o della societa' che avra' fatto l'acquisto della strada ferrata da Bologna ad Ancona, i quali per altro avranno diritto di servirsene nello stesso modo della nuova societa'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
