Art. 36 (Allegato A)
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[1]La nuova societa' dovra' accordare alla societa' concessionaria della ferrovia di Savona l'uso comune della stazione di Savona.
[2]La nuova societa' avra' il diritto di circolare coi propri convogli sulla parte della linea da Ancona a Bologna compresa tra Falconara ed Ancona.
[3]Pel caso che da una qualche compagnia venisse eseguita una linea che dall'Adriatico per Benevento dovesse arrivare a Napoli, la medesima avra' il diritto di percorrere co'suoi convogli il tronco della linea di Ceprano compreso tra il punto di congiunzione delle due linee e Napoli, ed entrare nella stazione di questa citta' co'suoi convogli.
[4]Qualora per accordi tra il Governo e la societa' delle strade ferrate meridionali e calabro-sicule, queste societa' venissero ad avere una o piu' linee che facessero capo nella stazione di Napoli, questa dovra' essere comune a tutte.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
