Art. 3 (Allegato A)
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[1]Allorquando il Governo si determini a far costruire una strada ferrata dalla Spezia a Parma, ed un'altra da Terni ad Avezzano per Rieti, egli potra', per legge speciale, farne la concessione anche separatamente per ciascheduna linea alla societa', la quale si obbliga fin d'ora di assumerla, osservando le condizioni del qui annesso capitolato.
[2]Cosi' pure alle condizioni sopraindicate il Governo potra', per legge speciale, fare la concessione alla societa' che si obbliga di assumerla alle suddette condizioni, di una strada ferrata da Avezzano a Ceprano, allorche' il Governo medesimo per ulteriori combinazioni credesse di comprendere la detta linea nella rete contemplata nella presente convenzione.
[3]Gli indicati obblighi della societa' per altro cesseranno di avere effetto, se il Governo non prendesse una determinazione sulle concessioni delle linee sovraccennate entro tre anni dalla data della promulgazione della legge di approvazione di questa convenzione.
[4]Frattanto la societa' sara' tenuta di eseguire fin d'ora gli studi definitivi delle suddette linee eventualmente concesse che le verranno indicate dal Governo, salvo ad essere rimborsata delle spese incontrate per detti studi, nel caso in cui entro il periodo sovrarcennato non avesse luogo la concessione definitiva.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
