Art. 28 (Allegato A)
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[1]La nuova societa' rimane sostituita allo Stato per quanto concerne la convenzione per la costruzione della ferrovia del litorale ligure in data 17 dicembre 1860, ed approvata con decreto reale delli 19 dicembre suddetto, l'altra convenzione riguardante la diramazione da Avenza a Carrara in data 21 giugno 1863, ed approvata con decreto ministeriale 17 luglio detto anno, non che le due convenzioni per l'appalto della costruzione della ferrovia da San Severino ad Avellino in data 15 maggio e 12 giugno 1862, approvate con decreto reale delli 18 giugno suddetto.
[2]Per assicurare l'indicato scopo il Governo deleghera' speciale procura alla nuova societa' per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei sovraccitati contratti, e la societa' medesima sara' responsabile verso il Governo di tutti i di lei atti dipendenti dall'ottenuta delegazione di procura.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
