Art. 27 (Allegato A)
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[1]La nuova societa' sara' sostituita allo Stato per cio' che concerne la convenzione delli 18 luglio 1862, riguardante l'acquisto della linea da Sampierdarena a Voltri, la quale convenzione s'intendera' approvata colla legge che sanzionera' la presente convenzione.
[2]Per conseguenza, la detta nuova societa', sotto la responsabilita' del Governo verso la societa' della ferrovia di Voltri, rimane obbligata ad adempiere esattamente alle disposizioni dell'indicata convenzione, della quale rimangono fermi e mantenuti i singoli patti.
[3]La esecuzione e la liquidazione del contratto 18 luglio sovraindicato avra' luogo direttamente tra il Governo e la societa' della ferrovia di Voltri, coll'intervento pero' della nuova societa'.
[4]La nuova societa' sara' dal Governo messa in possesso della strada ferrata di Voltri, mediante consegna della medesima che verra' fatta entro un mese dalla data della promulgazione della legge che approvera' la presente convenzione.
[5]La nuova societa' sara' obbligata di prendere al proprio servizio il personale addetto alla sovraindicata strada ferrata, alle stesse condizioni stabilite all'articolo 17 di questa convenzione per il personale della linea da Bologna ad Ancona, e da Castelbolognese a Ravenna.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
