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[1]Il Governo accorda alla nuova societa', per tutte le linee della rete concessa, un'annua sovvenzione di lire tredicimila duecento cinquanta per chilometro, sino a tanto che il prodotto lordo chilometrico della medesima non oltrepassi le lire dodicimila cinquecento.

[2]Allorche' il detto prodotto lordo aumentera' oltre le lire dodicimila cinquecento, la sovvenzione annua diminuira' della meta' della differenza in piu' tra il prodotto lordo reale e le lire dodicimila cinquecento prese come limite minimo.

[3]In ogni caso pero' l'ammontare del prodotto lordo e la sovvenzione a carico dello Stato non potranno mai eccedere le lire trentamila per chilometro, per cui, quando l'introito lordo raggiungesse le dette lire trentamila, il Governo non corrispondera' piu' alcuna sovvenzione.

[4]La sovvenzione chilometrica di cui sopra verra' applicata alle sezioni successivamente aperte all'esercizio, mediante autorizzazione del Governo, e quando su queste stesse sezioni venga eseguito in modo regolare tanto il servizio dei viaggiatori che quello delle merci a grande ed a piccola velocita'.

[5]Il pagamento delle quote di sovvenzione sara' fatto per semestre, ed a questo scopo verra', alla fine d'ogni semestre, preparato d'accordo un conto provvisorio dell'ammontare dei prodotti delle linee riguardante il semestre scaduto; sulle basi del detto conto si fissera' la quota proporzionale di sovvenzione, della quale il Governo non sara' tenuto che a pagare i quattro quinti, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.

[6]Le sezioni delle linee concesse definitivamente ed eventualmente sulle quali verra' applicata la garanzia, man mano che esse saranno aperte all'esercizio, rimangono stabilite fin d'ora come segue:

[7]Linea del litorale.

[8]Da Sarzana alla Spezia;

[9]Da Voltri a Savona;

[10]Da Genova a Camogli;

[11]Da Savona ad Albenga;

[12]Da Albenga ad Oneglia;

[13]Da Camogli a Sestri;

[14]Da Oneglia a San Remo;

[15]Da San Remo alla frontiera francese;

[16]Da Sestri alla Spezia.

[17]Linea da San Severino ad Avellino.

[18]Da San Severino a Solofra;

[19]Da Solofra ad Avellino.

[20]Linea dalla Spezia a Parma.

[21]Da Parma a Borgotaro;

[22]Da Borgotaro a Pontremoli;

[23]Da Pontremoli alla Spezia.

[24]Linea da Terni ad Avezzano.

[25]Da Terni a Rieti;

[26]Da Rieti ad Avezzano.

[27]Linea da Avezzano a Ceprano.

[28]Da Ceprano a Sora;

[29]Da Sora a Civitella Rosetta;

[30]Da Civitella Rosetta ad Avezzano.

[31]Le indicate sezioni potranno tuttavia essere modificate d'accordo tra il Governo e la societa'.

[32]L'apertura delle sezioni della strada ferrata del litorale ligure sopraindicato non potra' aver luogo se non quando formeranno linee continuative, partendo da Genova o da uno dei due estremi della detta strada ferrata, e quella delle sezioni delle altre linee avra' luogo secondo l'ordine in cui si trovano indicate nel presente articolo.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~allegato-a-art21 · fonte del testo

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