Art. 21 (Allegato A)
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[1]Il Governo accorda alla nuova societa', per tutte le linee della rete concessa, un'annua sovvenzione di lire tredicimila duecento cinquanta per chilometro, sino a tanto che il prodotto lordo chilometrico della medesima non oltrepassi le lire dodicimila cinquecento.
[2]Allorche' il detto prodotto lordo aumentera' oltre le lire dodicimila cinquecento, la sovvenzione annua diminuira' della meta' della differenza in piu' tra il prodotto lordo reale e le lire dodicimila cinquecento prese come limite minimo.
[3]In ogni caso pero' l'ammontare del prodotto lordo e la sovvenzione a carico dello Stato non potranno mai eccedere le lire trentamila per chilometro, per cui, quando l'introito lordo raggiungesse le dette lire trentamila, il Governo non corrispondera' piu' alcuna sovvenzione.
[4]La sovvenzione chilometrica di cui sopra verra' applicata alle sezioni successivamente aperte all'esercizio, mediante autorizzazione del Governo, e quando su queste stesse sezioni venga eseguito in modo regolare tanto il servizio dei viaggiatori che quello delle merci a grande ed a piccola velocita'.
[5]Il pagamento delle quote di sovvenzione sara' fatto per semestre, ed a questo scopo verra', alla fine d'ogni semestre, preparato d'accordo un conto provvisorio dell'ammontare dei prodotti delle linee riguardante il semestre scaduto; sulle basi del detto conto si fissera' la quota proporzionale di sovvenzione, della quale il Governo non sara' tenuto che a pagare i quattro quinti, salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.
[6]Le sezioni delle linee concesse definitivamente ed eventualmente sulle quali verra' applicata la garanzia, man mano che esse saranno aperte all'esercizio, rimangono stabilite fin d'ora come segue:
[7]Linea del litorale.
[8]Da Sarzana alla Spezia;
[9]Da Voltri a Savona;
[10]Da Genova a Camogli;
[11]Da Savona ad Albenga;
[12]Da Albenga ad Oneglia;
[13]Da Camogli a Sestri;
[14]Da Oneglia a San Remo;
[15]Da San Remo alla frontiera francese;
[16]Da Sestri alla Spezia.
[17]Linea da San Severino ad Avellino.
[18]Da San Severino a Solofra;
[19]Da Solofra ad Avellino.
[20]Linea dalla Spezia a Parma.
[21]Da Parma a Borgotaro;
[22]Da Borgotaro a Pontremoli;
[23]Da Pontremoli alla Spezia.
[24]Linea da Terni ad Avezzano.
[25]Da Terni a Rieti;
[26]Da Rieti ad Avezzano.
[27]Linea da Avezzano a Ceprano.
[28]Da Ceprano a Sora;
[29]Da Sora a Civitella Rosetta;
[30]Da Civitella Rosetta ad Avezzano.
[31]Le indicate sezioni potranno tuttavia essere modificate d'accordo tra il Governo e la societa'.
[32]L'apertura delle sezioni della strada ferrata del litorale ligure sopraindicato non potra' aver luogo se non quando formeranno linee continuative, partendo da Genova o da uno dei due estremi della detta strada ferrata, e quella delle sezioni delle altre linee avra' luogo secondo l'ordine in cui si trovano indicate nel presente articolo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
