Art. 18 (Allegato A)
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[1]All'epoca della consegna delle strade ferrate cedute, saranno pure dall'attuale societa' concessionaria depositati a mani del Governo o della societa' che lo sostituisse tutti i disegni e piani delle ferrovie, di tutte le opere d'arte, fabbricati e dipendenze, casellari e parcellari, documenti d'acquisto di terreni, contratti d'appalto per opere e provviste, liquidazioni finali ed istromenti di saldo, salvo l'obbligo all'altra parte di consegnare alla societa' attuale dietro semplice sua richiesta, copia autentica dei suddetti titoli, ed anche gli originali medesimi, quando le occorressero per stare in causa e difendersi contro pretese dei terzi.
[2]Per altra parte lo Stato consegnera' alla nuova societa' tutti i documenti di cui sopra si e' fatto cenno, che relativamente alle linee che egli cede si trovassero ne' di lui archivi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
