Art. 16 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La consegna delle strade ferrate da Bologna ad Ancona e da Castelbolognese a Ravenna dovra' avere luogo entro un mese dalla data della richiesta di cessione che dovra' essere fatta dal Governo.
[2]Dalla stessa data il Governo o la societa' che si fosse resa acquisitrice delle due strade ferrate in questione, incominciera' ad eseguire per proprio conto l'esercizio delle linee cedute, e cessera' per parte dell'attuale societa' qualsivoglia partecipazione agli introiti delle strade, e qualunque ingerenza nell'amministrazione delle medesime.
[3]Dalla detta epoca incominciera' pure, a carico dell'acquisitore, il servizio delle obbligazioni di cui parla l'articolo 8 di questa convenzione.
[4]Sino tanto che la strada ferrata da Ancona a Bologna e la diramazione da Castelbolognese a Ravenna non venga ceduta allo Stato o ad una compagnia, rimarra' ferma la garanzia chilometrica fissata nel decreto di concessione delle strade ferrate romane in data 21 maggio 1856.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
