Art. 15 (Allegato A)
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[1]Per parte sua, il Governo si obbliga di sostituire la societa' per tutti i contratti che si trovassero in corso all'epoca della consegna, per gli oggetti di consumo definiti all'articolo 10, alla condizione, ben s'intende, che la quantita' di questi oggetti non ecceda quella, necessaria per altri tre mesi, oltre alli sei determinati nel detto articolo per gli oggetti di consumo esistenti in magazzino.
[2]Rimane espressamente convenuto che il Governo non intende di riconoscere qualsivoglia stipulazione che riguardasse l'appalto di tutto il servizio dell'esercizio ed anche solo di una parte di esso, volendo il Governo stesso mantenersi, come la societa' che lo potesse sostituire, liberi affatto di regolare a modo loro il detto servizio, appena che avra' avuto luogo la consegna delle dette due strade ferrate.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
