Art. 1 (Allegato A)
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[1]Allegato A
[2]CONVENZIONE per la fusione della societa' delle strade ferrate romane con quelle delle ferrovie toscane.
[3]CONVENZIONE per la fusione delle societa' concessionarie delle strade ferrate livornesi, maremmane, della Toscana centrale e delle romane in una sola societa', e per la concessione alla medesima di nuove linee di strade ferrate.
[4]L'anno mille ottocento sessantaquattro, addi' ventidue del mese di giugno.
[5]Fra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici contraenti in nome dello Stato, e:
[6]1.° La societa' anonima sotto la denominazione di Societa' delle strade ferrate livornesi, rappresentata dai signori cavaliere Carlo Fenzi e cavaliere Bartolommeo Cini, come da poteri avutine mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 25 aprile 1864;
[7]2.° La societa' anonima sotto la denominazione di Societa' delle strade ferrate maremmane, rappresentata dai medesimi signori cavaliere Carlo Fenzi e cavaliere Bartolommeo Cini, come da poteri avutine per deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 2 maggio 1864;
[8]3.° La societa' anonima sotto la denominazione di Societa' delle strade ferrate della Toscana centrale, rappresentata dal signor cavaliere Policarpo Bandini, come da poteri avutine per deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 6 giugno 1864;
[9]4.° Ed infine la societa' anonima sotto la denominazione di Societa' generale delle strade ferrate romane, rappresentata dal signor cavaliere Giorgio Giulio Poiree specialmente delegato per deliberazione del Consiglio di amministrazione in data del 2 giugno 1864;
[10]Venne convenuto e stipulato quanto segue:
[11]Art. 1.
[12]E' approvato per tutto quanto riflette le concessioni di strade ferrate sul territorio italiano il contratto stipulato tra le quattro societa' delle strade ferrate livornesi, maremmane, della Toscana centrale e delle romane in data d'oggi stesso, ed annesso per copia autentica alla presente sotto la lettera A, avente per oggetto la fusione delle indicate quattro compagnie in una societa' unica.
[13]Per conseguenza le strade ferrate comprese nelle concessioni rispettivamente accordate alle suddette quattro societa' rimangono riunite in una sola e medesima concessione, la quale sara' regolata dalle disposizioni della presente convenzione e dall'annessovi capitolato d'oneri.
[14]La nuova societa' prendera' la denominazione di Societa' delle strade ferrate romane.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
