Art. 5
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[1]Pei comuni nei quali si continuera' a ripartire la imposta sulla base delle rendite accertate sara' provveduto, a cura e spesa del Governo, all'impianto di un regolare registro dei possessori e delle rendite da sostituirsi alle attuali tabelle.
[2]Coll'attuazione del detto registro le domande di voltura pei trasferimenti di proprieta' o di possesso dovranno essere presentate all'agente delle imposte, a termini del regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
Testo in vigore dal 12 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
