Art. 2
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[1]Quei comuni che in dipendenza dell'art. 16 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, fecero e faranno rilevare o completare le mappe del proprio territorio, od ottennero ed otterranno copia di quelle formate in esecuzione della legge 4 giugno 1855 per la catastazione generale delle provincie di terra ferma, sono autorizzati ad applicare alle mappe stesse, debitamente aggiornate, un nuovo estimo, da servire per base di riparto del rispettivo contingente d'imposta.
[2]I nuovi catasti saranno pubblicati e resi ostensibili nella sala comunale per sessanta giorni, duranti i quali gl'interessati possono reclamare contro i risultati tanto della misura, che della stima.
Testo in vigore dal 12 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
