Art. 1
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I comuni del compartimento ligure piemontese che ripartiscono l'imposta prediale in base alle rendite accertate pel disposto della legge 14 luglio 1864, n. 1831, possono essere rimessi in tempo a ritornare agli antichi allibramenti a senso dell'art. 14 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, purche' ne facciano domanda entro due anni dalla data della presente legge e dimostrino di aver portato al corrente il Libro delle mutazioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1884, n. 2465
1La L. 3 luglio 1884, n. 2465 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine concesso ai comuni del compartimento Ligure Piemontese, dall'articolo 1° della legge 29 giugno 1882, e' prorogato di un anno".
Testo in vigore dal 25 luglio 1884 al 22 luglio 1885
