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[1]VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I Comuni che per i danni delle requisizioni fatte dagli Austriaci nel 1859 contrassero o contrarranno mutui colla Cassa dei Depositi e Prestiti, saranno coi proventi di essa Cassa, che sono devoluti al Tesoro nazionale, rimborsati degli interessi di tali mutui al di sopra del 2 1/2 p. %.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato,sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Dat. a Torino addi' 28 luglio 1861.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]PIETRO BASTOGI.
Testo in vigore dal 8 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
