Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari o in altro modo non esigibili saranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le Provincie, pei compartimenti o per le categorie dei beni.

[2]Tali reimposizioni non potranno pero' eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

[3]Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente legge.

[4]Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta.

Testo in vigore dal 23 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1831~art13 · fonte del testo

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