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[1]Ai comuni o consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applichera' nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo secondo la popolazione risultante dal Regio Decreto 10 maggio 1863, n.° 1268. Questo contingente andra' in beneficio dell'Erario a norma dell'art. 3.
[2]I beni non censiti dello stesso compartimento, dei quali parla l'art. 1 della legge 1.° gennaio 1857, numero 1, compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che e' stabilita per i beni dello stesso comune o consorzio.
[3]Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il Ministro delle Finanze fara' i provvedimenti necessari per istabilire sopra di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.
[4]Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andra' in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento n.° 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'Erario a norma dell'articolo 3.
[5]Per i fabbricati rurali pero' continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria.
Testo in vigore dal 23 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
