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[1]Ai comuni o consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applichera' nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo secondo la popolazione risultante dal Regio Decreto 10 maggio 1863, n.° 1268. Questo contingente andra' in beneficio dell'Erario a norma dell'art. 3.

[2]I beni non censiti dello stesso compartimento, dei quali parla l'art. 1 della legge 1.° gennaio 1857, numero 1, compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che e' stabilita per i beni dello stesso comune o consorzio.

[3]Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il Ministro delle Finanze fara' i provvedimenti necessari per istabilire sopra di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

[4]Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andra' in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento n.° 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'Erario a norma dell'articolo 3.

[5]Per i fabbricati rurali pero' continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria.

Testo in vigore dal 23 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-07-14;1831~art12 · fonte del testo

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