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[1]Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:
[2]1.° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
[3]2.° I cimiteri e le loro dipendenze sieno terreni o fabbricati; 3.° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;
[4]4.° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
[5]5.° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprieta' dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.
[6]Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accordera' una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della Provincia.
Testo in vigore dal 23 luglio 1864 al 16 marzo 1886
