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[1]I giudizi possessori pendenti avanti al pretore al momento della promulgazione della presente legge, verranno deferiti alle Giunte di arbitri che li definiranno secondo le norme dell'art. 4 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 marzo 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]F. Cocco-Ortu. V. E. Orlando.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 19 marzo 1908 al 16 dicembre 2009
