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[1]Se le parti interessate si concilieranno, la Giunta arbitrale dara' atto della avvenuta conciliazione con verbale che avra' forza di decisione provvisoriamente eseguibile.

[2]Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommario informazioni, quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici, tenuto conto della natura speciale di essi, regolera' il modo di esercitarli, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie.

[3]Nei casi pero' di attentati al possesso, commessi con violenza o clandestinita', prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, dovra' ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione.

[4]Le decisioni della Giunta saranno in ogni caso inappellabili ed esecutive.

Testo in vigore dal 19 marzo 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-03-08;76~art4 · fonte del testo

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