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Nelle controversie per l'esercizio di usi civici non ancora deferite alla cognizione dello Giunte d'arbitri, o pendenti davanti a queste o pendenti presso l'autorita' giudiziaria, potranno tanto i proprietari che gli utenti, presentare domanda alla Giunta affinche' provveda in via provvisoria, secondo le norme stabilite dalla presente legge, e salvo il provvedimento definitivo di cui all'art. 5.
Testo in vigore dal 19 marzo 1908 al 16 dicembre 2009
