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[1]Nei giudizi istituiti o che si istituiranno o verranno rinviati davanti alle Giunte di arbitri, queste si limiteranno a giudicare sulla esistenza, natura e limiti degli usi civici, ed a provvedere, da amichevoli compositori, in via temporanea, sullo esercizio di essi.

[2]Non sono appellabili i provvedimenti temporanei emessi dagli arbitri come amichevoli compositori.

Testo in vigore dal 19 marzo 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-03-08;76~art2 · fonte del testo

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