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Sino a che non sara' diversamente provveduto, e' sospesa l'applicazione delle leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, tranne nelle parti che riguardano i giudizi di cognizione sull'esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici indicati nell'art. 1 del testo unico.
Testo in vigore dal 19 marzo 1908 al 13 settembre 1916
