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[1]E' autorizzata l'emissione, a scopo commemorativo, di due francobolli facoltativi, l'uno da centesimi cinque e l'altro da centesimi quindici, aventi corso nel Regno e da essere venduti esclusivamente nella Sicilia dal 1° aprile al 30 giugno, nella quantita' e colle norme e garanzie da stabilirsi mediante decreto Reale sulla proposta dei ministri del tesoro e delle poste e telegrafi.
[2]Il prezzo di vendita di ciascuno dei detti francobolli sara' aumentato di centesimi 5 a beneficio del Comitato esecutivo di cui all'art. 1, mentre l'importo normale sara' riscosso dall'Amministrazione postale.
[3]Le spese per il disegno artistico dei francobolli e per l'incisione dei rami di stampa saranno sostenute dal Comitato, e quelle dell'ordinaria fabbricazione saranno a carico dello Stato.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 17 marzo 1910.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Sonnino - Salandra - Rubini - Di Sant'Onofrio.
[8]Visto, il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 23 marzo 1910 al 16 dicembre 2009
