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Il Regio comitato talassografico italiano svolgera' le sue funzioni secondo un regolamento che sara' approvato con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940
