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[1]Il Ministero della marina continuera' a provvedere ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per le crociere e campagne talassografiche.
[2]Il programma per tali ricerche sara' fissato tutti gli anni di comune accordo fra il Ministero della marina ed il Consiglio nazionale delle ricerche.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940
