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[1]L'amministratore del Consiglio nazionale delle ricerche e' anche amministratore del Regio comitato talassografico della cui gestione terra' un conto separato.
[2]Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Regio comitato talassografico italiano saranno approvati dal Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche e comunicati ai Ministeri della marina, dell'economia nazionale, della pubblica istruzione e delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940
