Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940. Leggi il testo vigente →

[1]Gli enti contribuenti hanno facolta' di avvalersi - previo accordo colla presidenza del Regio comitato talassografico italiano - degli istituti talassografici, per speciali indagini e ricerche relative alla pesca o ad altro argomento che rientri nell'opera di attivita' degli Istituti stessi e che non ne turbi il regolare funzionamento.

[2]Le relazioni fra gli enti e gli Istituii talassografici debbono sempre aver luogo per il tramite della presidenza del Regio comitato talassografico italiano.

Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1179~art6 · fonte del testo

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