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[1]Gli enti contribuenti hanno facolta' di avvalersi - previo accordo colla presidenza del Regio comitato talassografico italiano - degli istituti talassografici, per speciali indagini e ricerche relative alla pesca o ad altro argomento che rientri nell'opera di attivita' degli Istituti stessi e che non ne turbi il regolare funzionamento.
[2]Le relazioni fra gli enti e gli Istituii talassografici debbono sempre aver luogo per il tramite della presidenza del Regio comitato talassografico italiano.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940
