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Il Regio comitato talassografico italiano, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti provvedendo al funzionamento degli istituti talassografici dipendenti, si avvale dei contributi di cui al successivo art. 11, dei contributi dei Ministeri dell'economia nazionale, della pubblica istruzione e delle comunicazioni, nonche' dei contributi fissi o temporanei di enti autarchici, di enti scientifici e privali.

Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1179~art4 · fonte del testo

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