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[1]Il Regio comitato talassografico italiano, eretto in ente morale autonomo con legge 13 luglio 1910, n. 442, ha sede in Roma, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il quale subentra al Ministero della marina in tutte le sue attribuzioni ed obblighi nei riguardi del Regio comitato predetto, salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge.

[2]Il Regio comitato talassografico italiano provvede, sotto la vigilanza del Consiglio nazionale delle ricerche, al coordinamento degli studi e delle ricerche dei suoi istituti, relativi alla conoscenza fisica, chimica e biologica dei mari italiani e delle Colonie, prevalentemente in rapporto alle industrie della pesca e della navigazione, e presenta al Consiglio le relative proposte del caso.

[3]Il Comitato, in casi particolari, puo' anche provvedere, a mezzo dei suoi istituti, alla organizzazione ed alla esecuzione di tali ricerche.

Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 1 gennaio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1179~art1 · fonte del testo

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