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[1]In dipendenza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della presente legge, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-XVI-1939-XVII e per gli esercizi successivi la somma di L. 90.000, a titolo di contributo a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

[2]Peraltro, nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non si sara' verificata la soppressione di posti di cui alla lettera b), del precedente art. 3, il contributo suddetto sara' limitato all'ammontare del trattamento complessivo - per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, determinato sulla base dell'importo medio di tali emolumenti - inerente ai posti di cui alla lettera a) dello stesso art. 3, e sara' aumentato in corrispondenza alla eliminazione dei posti indicati alla lettera b) fino a raggiungere l'anzidetta cifra di L. 90.000 annue.

[3]La somma che, in esecuzione delle disposizioni dei comma precedenti sara' annualmente inscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze, sara' portata in diminuzione dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-05;18~art5 · fonte del testo

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