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[1]Al personale inquadrato nei ruoli governativi ai sensi del precedente articolo e' conservato, a carico del Governatorato di Roma e come assegno personale riassorbibile con successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio prima goduto ed il nuovo.
[2]Per il trattamento di riposo si applicano a tale personale le disposizioni relative al personale assunto in scuole Regie in seguito a regificazione di scuole pareggiate. L'assegno di cui al primo comma va valutato ai fini del trattamento di riposo,
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
