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[1]Il personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti e scuole di cui al primo gomma dell'art. 1, qualora dal Ministro per l'educazione nazionale sia stato riconosciuto idoneo al mantenimento in servizio mediante apposita ispezione verra' inquadrato nei corrispondenti posti e cattedre degli istituti e scuole Regie in base al servizio di ruolo prestato e con collocamento al grado spettante in relazione all'anzianita' computabile a tale effetto. L'inquadramento e' subordinato, per il personale direttivo ed insegnante, al possesso di laurea, o di diploma di istituto superiore di magistero, o di diploma di abilitazione all'insegnamento e, per il personale tecnico, al possesso di titoli di studio che, a giudizio del Ministro per l'educazione nazionale, siano equiparabili al titolo che era richiesto, per i corrispondenti posti delle scuole Regie alla data in cui detto personale venne assunto in servizio dal Governatorato di Roma.
[2]Al personale direttivo ed insegnante assegnato ad istituti e scuole Regie, diverse da quelle di cui al quarto comma dell'art. 1, e' estesa la disposizione dell'art. 8 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, relativa all'assegnazione alle sedi indicate nella legge stessa, senza aver vinto un concorso speciale.
[3]Il personale direttivo, che nel ruolo unico dei direttori delle scuole del Governatorato di Roma, di cui all'art. 1, abbia conseguito il trattamento economico stabilito per il grado 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, sara' inquadrato come preside di scuole dell'Ordine superiore.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
